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09-11-2024

PUBLIC SAFETY REPORT FOR NON-EU CITIZENS OR STATELESS PERSONS

DENUNCIA DI PUBBLICA SICUREZZA PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI O APOLIDI

Article 7 of Legislative Decree no. 286 of July 25, 1998 establishes that anyone who, in any capacity, provides hospitality or accommodation to a non-EU citizen or a stateless person, even if a relative or in-law, must communicate the hospitality to the local authorities after their arrival.
The hospitality declaration in Italy also applies if foreigners are employed as employees, or if they are granted the use or ownership of a property, whether rural or urban.
In addition to the personal data of the host, the hospitality declaration must contain:
the details of the non-EU citizens or stateless persons hosted;
their passport or other valid identification document;
the exact location of the property sold or in which the foreigner is hosted.
The declaration of hospitality is a document that certifies that the non-EU citizen or stateless person has a legitimate accommodation in Italy and is usually required for the issuance, renewal or conversion of the residence permit.
It is advisable that both the declarant and the hosted non-EU citizen keep a copy specifically stamped by the Public Security Office.
Violation of the provisions herein is subject to the administrative sanction of the payment of a sum from 160 to 1,100.
The declaration of hospitality is a written notification that must be provided to the Local Public Security Authorities within 48 hours of the foreign citizen′s arrival.

L′articolo 7 del Decreto Legislativo del 25 luglio 1998 n. 286 stabilisce che chiunque, a qualsiasi titolo, fornisce ospitalità o alloggio a un cittadino extracomunitario o a un apolide, anche se parente o affine, devono comunicare l′ospitalità alle Autorità locali dopo il loro arrivo.
La dichiarazione di ospitalità in Italia si applica anche se gli stranieri sono assunti come lavoratori dipendenti, o se viene loro concesso l′uso o la proprietà di un immobile, sia esso rurale o urbano.
Oltre ai dati personali della persona ospitante, la dichiarazione di ospitalità deve contenere:
i dettagli dei cittadini extracomunitari o apolidi ospitati;
il loro passaporto o altro documento di identificazione valido;
l′esatta ubicazione dell′immobile venduto o in cui lo straniero è ospitato.
La dichiarazione di ospitalità è un documento che attesta che il cittadino extracomunitario o l′apolide ha una sistemazione legittima sul territorio italiano ed è solitamente richiesta per il rilascio, il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno.
È consigliabile che sia il dichiarante che il cittadino extracomunitario ospitato ne conservino una copia appositamente vidimata dall′Ufficio di Pubblica Sicurezza.
La violazione delle disposizioni presenti è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 160,00 a Euro 1.100,00.
La dichiarazione di ospitalità è una notifica scritta da fornire obbligatoriamente alle Autorità Locali di Pubblica Sicurezza entro le 48 ore dall′arrivo del cittadino straniero.